Art. 26.
(Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale).

      1. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza legale del collegio nazionale e sovrintende al suo funzionamento.
      2. Il presidente esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme adottando, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari da sottoporre alla ratifica del consiglio del collegio nazionale nella prima seduta utile.
      3. Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogniqualvolta lo ritenga opportuno e quando ne fa motivata richiesta scritta almeno la maggioranza dei consiglieri.
      4. Il presidente sottoscrive i verbali di riunione del consiglio.